Art. 4.
(Attività di informazione e formazione tecnico-scientifico-culturale. Norme generali per la tutela di strumenti musicali aventi speciale rilevanza storico-artistica).

      1. Il Museo organizza nella propria sede corsi annuali di organologia dedicati ad un'approfondita conoscenza storico-tecnica di tutti gli strumenti musicali. Tali corsi professionali, destinati primariamente alla conoscenza degli strumenti musicali nonché al loro restauro ed ai criteri storico-tecnico-scientifici per l'esecuzione di copie, sono tenuti all'interno della sede museale da docenti organologi e musicologi di chiara fama italiani, europei ed extraeuropei.
      2. Il Museo promuove ogni attività scientifica ed operativa di tutela sugli strumenti musicali storici presenti sul territorio italiano. Costituisce un archivio centrale degli strumenti musicali storici, in modo che gli interventi sul patrimonio organologico siano coordinati con le ricerche organologiche e musicologiche avviate nell'ambito universitario internazionale. A questi fini, con specifici decreti e nel rispetto delle competenze di cui alla legge 17 dicembre 1962, n. 1863, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, acquisisce per conto dello Stato italiano strumenti musicali che si rivelino suscettibili di tutela specifica per il loro notevole interesse storico, anche da depositi già acquisiti o da archivi privati già complessivamente tutelati. Tali strumenti sono collocati nel Museo; in caso di impossibilità o di inopportunità di procedere all'acquisizione, il Museo può effettuare collegamenti pariordinati con altri musei e raccolte, pubblici o privati, per esclusivi fini di tutela storico-musicale e nella salvaguardia delle rispettive competenze gestionali.

 

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      3. In relazione ad esigenze di particolare ed urgente rilevanza storico-musicale e per incentivare una qualificata occupazione lavorativa, specialmente giovanile, nella sede del Museo o in altro idoneo locale a Roma, funzionalmente dipendente dal Museo stesso, può essere istituito, sotto l'alta sorveglianza del Ministero per i beni e le attività culturali, un corso biennale di «restauratore organario» per il restauro di organi storici, finanziato con risorse a carico del bilancio dello Stato nonché attraverso eventuali fondi comunitari. L'attività didattica del corso è affidata ad esperti di chiara fama italiani, europei ed extraeuropei, ed è organizzata in modo che gli interventi sul patrimonio organario siano coordinati con le ricerche organologiche e musicologiche avviate nell'àmbito universitario internazionale. Al termine del corso è rilasciato un attestato di frequenza.
      4. Il Museo promuove ogni attività scientifica ed operativa di tutela sugli organi storici presenti nel territorio italiano; costituisce un settore di archivio, riguardante tutte le informazioni sugli organi e sugli organari, quale settore specializzato dell'archivio centrale di cui al comma 2. Il Museo promuove inoltre un censimento ufficiale degli organi italiani ed un albo dei costruttori storici italiani di organi, i dati risultanti da tale censimento sono collocati su rete telematica, per la loro più idonea e tempestiva divulgazione. Il Ministero per i beni e le attività culturali, previa segnalazione e documentata attività istruttoria da parte del Museo, promuove iniziative per la tutela di importanti organi storici da parte dell'UNESCO, quale contributo in favore della conservazione del patrimonio dell'umanità.
      5. Con le medesime modalità stabilite al comma 4 per la tutela degli organi storici, nella sede del Museo sono costituiti:

          a) un archivio italiano del pianoforte ed un albo dei costruttori italiani del pianoforte dalle origini all'epoca attuale;

          b) archivi italiani finalizzati alla conoscenza storica, alla tutela, alla conservazione

 

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ed al restauro della liuteria e degli strumenti a fiato, nonché corredati dai rispettivi albi di costruttori storici italiani dalle origini all'epoca attuale.

      6. Alla attuazione delle attività disciplinate dal presente articolo si provvede con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.